Assoviaggi Confesercenti ritiene opportuno fornire chiarimenti e un inquadramento tecnico sulla disciplina applicabile in caso di cancellazione dei voli legata all’attuale situazione internazionale e alle tensioni sul mercato dei carburanti. Una situazione che, come confermato dal Commissario Ue ai Trasporti, non prevede al momento cancellazioni diffuse nel settore aereo per mancanza di carburante.
La normativa europea distingue in modo chiaro tra rimborso del biglietto e compensazione economica in caso di cancellazione dei voli. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, quando un volo viene cancellato dalla compagnia aerea il passeggero ha sempre diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto oppure, in alternativa, alla riprotezione su un volo successivo o al ritorno verso il punto di partenza iniziale. Tale diritto è inderogabile e non dipende dalle cause della cancellazione, comprese crisi internazionali o difficoltà di approvvigionamento del carburante.
Diverso è il tema della compensazione pecuniaria, che non è automatica e può essere esclusa in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa europea, come la comunicazione della cancellazione con il preavviso previsto dal Regolamento o l’esistenza di circostanze eccezionali che il vettore non avrebbe potuto evitare anche adottando tutte le misure possibili.
Si ricorda al riguardo che la Corte di Giustizia UE ha offerto una interpretazione alquanto restrittiva del concetto di “circostanze eccezionali”, sottolineando in più occasioni come eventi apparentemente inevitabili (come i guasti tecnici o lo sciopero del personale) non esonerino dal pagamento della compensazione siccome evitabili dalla compagnia con una adeguata organizzazione dei propri mezzi e delle proprie risorse.
Anche alla luce di questo orientamento, si deve ritenere che l’aumento dei prezzi del carburante rientri nel rischio d’impresa delle compagnie e non giustifichi automaticamente l’esclusione della compensazione, ed analoga valutazione potrebbe essere compiuta in relazione ad una carenza materiale di carburante, laddove si dimostri che il vettore avrebbe potuto approvvigionarsi in anticipo ed evitare tale carenza.
Per quanto riguarda il ruolo delle agenzie di viaggio che hanno emesso un biglietto aereo, queste forniscono assistenza informativa al cliente, ma non si sostituiscono al vettore negli obblighi previsti dalla normativa europea. La responsabilità del rimborso e dell’eventuale compensazione resta in capo alla compagnia aerea.
In attesa di ulteriori chiarimenti annunciati a livello europeo, Assoviaggi richiama alla necessità di una comunicazione corretta e responsabile sui diritti dei passeggeri, per evitare confusione e false aspettative tra i viaggiatori e tutelare al contempo operatori e consumatori.
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